Chi in possesso di una particolare competenza tecnica in una determinata materia, iscritta all’ordine professionale o alla C.C.I.A.A.- Ruolo Esperti, può richiedere l’iscrizione all’albo dei C.T.U. secondo l’Art. 61 c.p.c., 13 disp.att. cp.p.c. per ciò che riguarda i consulenti tecnici in materia civile e l’Art. 67 disp. Att. C.p.p. per ciò che riguarda i periti in materia penale. Per iscriversi ad entrambi gli albi, occorrono domande e documentazione separate. Si può essere iscritti nell’Albo presso un solo Tribunale individuato in base alla residenza o al domicilio.
L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'Albo dei ctu sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante CTU. Per l'esame delle domande quale prito il comitato è integrato da un rappresentante dell'Ordine degli avvocati.
Il Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo, assume informazioni, effettua la revisione degli albi (biennale per i periti , quadriennale per i ctu) e delibera a maggioranza dei voti (in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente).
Gli albi tenuti dal Tribunale servono tutti gli uffici giudiziari del circondario.
Non possono assolutamente ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
- condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’art. 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice di procedura penale;
- cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
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