INFORMAZIONI GENERALI | In ossequio alle nuove indicazioni, nel caso in cui un “sordo che non può parlare” o “che non abbia imparato a parlare” o “che sia impossibilitato a parlare” deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale. In virtù dell’art. 57inoltre:
“ Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
- il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
- se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.”
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