A partire dal 13 Maggio 2002, per i processi civili, non si applicano più le imposte di bollo. A seguito dell'introduzione del T.U. 115/2002, è previsto, per la parte che per prima si costituisce in giudizio, il pagamento del contributo unificato secondo la seguente tabella (aggiornata al 06/07/2011):
da 0 fino a 1.100 - € 37,00
oltre 1.100 fino a 5.200 - € 98,00
oltre 5.200 fino a 26.000 - € 206,00
oltre 26.000 fino a 52.000 - € 450,00
oltre 52.000 fino a 260.000 - € 660,00
oltre i 260.000 fino a 520.000 - € 1.056,00
oltre 520.000 - € 1.466,00
Il valore indeterminabile - € 450,00
Istanze di fallimento - € 85,00
Processi di esecuzione immobiliari - € 242,00
Processi mobiliari inferiori a € 2.500 - €37,00
Processi mobiliari superiori a € 2.500 - € 121,00
Processi opposizione atti esecutivi - € 146,00
Processi Volontaria Giurisdizione e Camera Consiglio - € 98,00
I Processi di previdenza e assistenza non pagano nulla se il reddito è inferiore al triplo - art.76 T.U. ossia €10.628,16 x 3 = 31.884,48 se maggiore - € 37,00.
I Processi in materia di lavoro sono ridotti della metà se il reddito è inferiore al triplo - art.76 T.U. ossia € 10.628,16 x 3 = 31.884,48.
I Processi di separazione e divorzi consensuali - € 37,00.
I Processi di separazione e divorzi giudiziali - € 98,00.
I Processi Fallimentari - € 740,00
Procedimenti soggetti a pagamento del contributo ridotto della metà:
Decreti ingiuntivi;
Opposizione a Decreto Ingiuntivo;
Opposizione Sentenza di fallimento;
Intimidazione di sfratto;
Cautelari;
Giudizi sommari di cognizione (da integrare in caso di passaggio a rito ordinario);
Possessorie. |