L'inventario può essere chiesto al Tribunale dagli eredi, dai creditori, dall’esecutore testamentario e dalle persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.), ed è eseguito dal Cancelliere del Tribunale o da un Notaio designato dal defunto con testamento, o nominato dal Tribunale. L’inventario rappresenta la situazione patrimoniale della persona deceduta al momento della morte e terrà conto di beni, crediti e debiti lasciati agli eredi. Tale procedura è obbligatoria in tutti quei casi d’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e se l’accettante è in possesso dei beni ereditari, in tal caso deve necessariamente essere compiuto nei tre mesi successivi alla data della morte e quindi dell’apertura della successione. Viceversa, superato questo termine l’accettante viene considerato erede puro e semplice e pertanto dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Per tutti gli altri aventi diritto e non in possesso di beni appartenenti al defunto l’accettazione con beneficio di inventario può essere chiesta entro il termine di dieci anni dalla morte. Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario: - il coniuge superstite;
- gli eredi legittimi presunti;
- l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
- i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Quando all'inventario deve procedere un Notaio, il Cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: - le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
- copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
- una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario. |